Il
DL 9 gennaio 2008, n. 17, relativo all'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, prescrive che (Art.1, comma 2):
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
Ora mi chiedo quale istituto possa accettare una condizione riguardante spese non quantificate e non quantificabili, oltretutto relative ad un periodo oltre la scadenza del contratto, nel quale l'istituto non ha più alcun rapporto con il ricercatore.
All'istituto è gia richiesto l'impegno di coprire le spese del viaggio di andata e ritorno (Art. 1, comma 3).
Se le spese di espulsione potessero essere quantificabili (ma non saprei se nemmeno la questura le può quantificare in anticipo) si potrebbe immaginare di stipulare una polizza di assicurazione per coprire questo rischio.
Francamente mi pare una richiesta totalmente assurda: non si può chiedere ad un'istituto di assumersi responsabilità per persone con cui non ha rapporti.
Se vogliamo un'università internazionalizzata, queste norme certo non lo facilitano.
Si noti, tra l'altro, che il decreto dichiara di essere fatto per recipire la
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005,
destinata ad agevolare contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.
Dimenticavo, l'autore del decreto è il ministro Mussi, se ci fosse bisogno di altre dimostrazioni della sua saggezza.